La presente dissertazione dottorale presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana rende conto di una situazione sociologicamente viva e preoccupante. Quella dell’intervento dello Stato in ámbiti di moralità pubblica. Inoltre, precisiamo un caso concreto in cui lo Stato contemporaneo si arroga delle facoltà per legiferare: le differenti legislazioni a favore delle unioni di fatto. La facenda si è arricchita quando abbiamo considerato oltre alle unioni di fatto eterosessuali …
Read moreLa presente dissertazione dottorale presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana rende conto di una situazione sociologicamente viva e preoccupante. Quella dell’intervento dello Stato in ámbiti di moralità pubblica. Inoltre, precisiamo un caso concreto in cui lo Stato contemporaneo si arroga delle facoltà per legiferare: le differenti legislazioni a favore delle unioni di fatto. La facenda si è arricchita quando abbiamo considerato oltre alle unioni di fatto eterosessuali quelle omosessuali. Lo scopo di intravedere se ci fossero o meno delle ragioni per discutere, interpellare e incluso limitare questo attributo che lo Stato contemporaneo si è concesso, è stato largamente illuminato e configurato dalla nostra riflessione sotto l’influsso e lavoro accademico degli esponenti della New Natural Law Theory. Neoscuola della filosofia del diritto anglosassone che già da più di trenta anni offre degli spunti morali per obiettare allo Stato di stampo positivistico-analitico la sua arbitrarietà legislativa. Germain GRISEZ, John Mitchel FINNIS e Robert P. GEORGE sono stati considerati assiduamente durante la elaborazione della dissertazione. Grazie a loro abbiamo accolto la especificità della ragione pratica umana nel suo conoscere e accedere al primo principio che la comanda in tutto il lavorio della confezione degli atti personali. Il primo principio della ragione pratica: il bene è da farsi e da perseguirisi, il male è da evitarsi, configura nuestra cognoscibilità della realtà in modo tale che esso giova alla conoscenza e approssimazione dei beni basici dell’esistenza umana, la cui volizione è precissata grazie al primo principio della moralità e ai principi intermedii della moralità o esigenze della ragionevolezza pratica. Il bene comune nel suo carattere intrinseco e strumentale diventa il marco di delimitazione del potere statale. Le unioni di fatto, in quanto non perseguono rettamente le finalità del matrimonio monogamico come bene basico umano (mutualità coniugale e procreatività), non possono pretendere una omologazione giuridica al sudetto matrimonio. Il contenuto del loro rapporto che soventemente è instabile e legato a espressioni intersoggettive meno oblative e generose, diventa contrario al bene comune nel suo carattere intrinseco; e non giova neanche agli scopi del bene comune in quanto strumentale per la riuscita di altre finalità conviviali e politiche. Se lo Stato deve legiferare, dovrà fare i conti prima con la responsabilità morale di propiziare la rettitudine morale anzichè la mediocrità o immoralità pubblica dei singoli cittadini attraverso la sua attività legislativa, che –ricordiamolo bene- è una attività che deve rappresentare veramente ai cittadini e non soltanto a incerte valorazzioni statistiche. È il bene ad essere promosso, non il male.